Nonostante le polemiche dell’ultima settimana i provvedimenti per rendere effettivo e funzionante l’IMU 2012 vanno avanti, l’Agenzia delle Entrate con due distinti provvedimenti e una risoluzione, ha reso noti i nuovi codici per pagare tramite F24 la nuova imposta sugli immobili, le modifiche al modello F24, che ovviamente tra i tributi locali non riporterà più la dicitura ICI ma IMU e i tempi di pagamento.
Con un primo provvedimento sono state fissate le modalità di versamento che, potrà avvenire esclusivamente attraverso il modello F24. I titolari di partita Iva dovranno effettuare i pagamenti soltanto on line com era già previsto in precedenza; a tutti gli altri contribuenti, invece, è consentito anche il pagamento cartaceo, in Banca, alle Poste o presso altri istituti accreditati.
Con l’altro provvedimento, il direttore dell’Agenzia ha avallato le necessarie modifiche dizionali da apportare ai modelli “F24” ed “F24 accise”, dove, come prima cosa, la parola “Ici” lascia il posto a “Imu” e la dicitura “detrazione Ici abitazione principale” alla più semplice “detrazione”. Inoltre il Codice IBAN sostituirà definitivamente il vecchio “C/C, ABI, CAB”
Con la risoluzione n. 35/E, anch’essa datata 12 aprile, si rendono noti i nuovi codici tributo:
- 3912 abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)
- 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale (destinatario il Comune)
- 3914 terreni (destinatario il Comune)
- 3915 terreni (destinatario lo Stato)
- 3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune)
- 3917 aree fabbricabili (destinatario lo Stato)
- 3918 altri fabbricati (destinatario il Comune)
- 3919 altri fabbricati (destinatario lo Stato)
- 3923 interessi da accertamento (destinatario il Comune)
- 3924 sanzioni da accertamento (destinatario il Comune).
Per chi ha ancora conti in sospeso con l’ICI sono stati ricodificati i codici tributo di tale imposta. Ora, per l’abitazione principale si dovrà indicare il codice 3940, per i terreni agricoli il 3941, per le aree fabbricabili il 3942 e per gli altri fabbricati il 3943 (non sono più utilizzabili i precedenti 3901, 3902, 3903 e 3904). Per quanto riguarda gli interessi e le sanzioni relativi all’Ici restano validi, al contrario, i codici 3906 e3907, instituiti nel 2004 con la risoluzione n. 32/E.
I nuovi codici tributo saranno operativi dal 18 aprile.