La donazione è soggetta a tassazione anche se non c’è atto scritto
La Cassazione, con sentenza nr. 634 dello scorso 18 gennaio 2012, ha affermato l’assoggettabilità a tassazione della donazione, anche se la stessa è avvenuta senza forma scritta, come richiesto dalla legge.
Il caso ha riguardato due contribuenti (fratelli) che, impugnavano un avviso di accertamento ed irrogazione di sanzioni, con il quale l’Agenzia delle Entrate contestava loro la mancata denuncia di una donazione (in valuta estera e oro) ricevuta dal nonno nell’anno 1997, ed il mancato versamento della relativa imposta, con la conseguente irrogazione delle sanzioni previste.
L’accertamento traeva origine dalle risultanze di un processo penale nell’ambito del quale, secondo l’ufficio, erano stati acquisiti documenti che provavano che il nonno dei contribuenti aveva erogato agli stessi, appunto nell’anno 1997, valuta estera per € 1.018.708.65 ed oro puro del valore € 388.375,58. In primo grado, il ricorso è stato rigettato, mentre in appello, la Commissione Tributaria Regionale, ha accolto le pretese dei due fratelli, annullando l’atto impositivo dell’Amministrazione finanziaria.
La CTR ha escluso, la sussistenza dei presupposti dell’imposta sulle donazioni, in quanto la donazione stessa non si sarebbe perfezionata per difetto dei requisiti di forma previsti a pena di nullità dall’art. 782 cc, e per la mancanza di un valido atto di accettazione. L’Agenzia delle entrate ricorreva in Cassazione.
Gli Ermellini richiamano un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, “il presupposto per l’applicabilità dell’imposta sulle donazioni va individuato, giusto quanto previsto dall’art. 1 del d.lgs. n. 346 del 1990 nel trasferimento per scopo di liberalità di un diritto o della titolarità di un bene senza che abbia rilevanza alcuna l’inosservanza della forma dell’atto pubblico, richiesta a pena di nullità dell’art. 782 cod. civ., per l’atto di donazione e la sua accettazione”.
Applicando questo principio, continuano i giudici, “questa Corte ha ritenuto assoggettabili all’imposta sulle donazioni atti di liberalità aventi ad oggetto denaro e beni mobili effettuati da un genitore verso i figli pur in assenza di un atto pubblico di donazione e della relativa accettazione (sent. n. 22118/2010; v. anche n. 2698/2002 e, in tema di invim. n. 7340/2011)”.
Infatti, avverte la Corte, non v’è alcun motivo di discostarsi dal citato indirizzo giurisprudenziale, anche perché un diverso criterio di applicazione dell’imposta si presterebbe a prassi elusive (basterebbe effettuare le donazioni mediante semplice cessione di fatto dei beni e senza alcuna formalità, per sfuggire al prelievo), contrarie al principio di effettività dell’imposizione in ragione della capacità contributiva, ai sensi dell’art. 53 Cost. (v. SS.UU. 30055/2008).
Per tali motivi, dunque, la sentenza della Ctr con la quale si riteneva insussistente il paradigma legislativo che consente l’imposizione, e, quindi, si escludeva la possibilità stessa del prelievo fiscale, va cassata poichè, si tratta di una conclusione che è in contrasto con la corretta interpretazione delle norne, avallata dalla giurisprudenza costante della Corte.
