La Cassazione con sentenza nr. 1216 dello scorso 27 gennaio ha affermato che in caso di separazione coniugale, il genitore che concede in comodato una casa alla figlia per la costituenda famiglia non è tenuto a restituire le spese sostenute dall’ex genero.
I proprietari dell’immobile, venivano citati in giudizio dall’ex genero che chiedeva la restituzione di 70 milioni di lire, quale rimborso della quota parte del 50% delle spese da egli sostenute con l’ex coniuge, per la sistemazione di un immobile concessogli in comodato dai suoceri come casa coniugale.
L’art. 1808 c.c. ( Spese per l’uso della cosa e spese straordinarie) non distingue tra spese autorizzate e spese ad iniziativa del comodatario, ma fra spese sostenute per il godimento della cosa e spese straordinarie, necessarie ed urgenti affrontate per conservarla, con la conseguenza che l’eventuale autorizzazione del comodante non è in nessuno dei due casi discrimine per la ripetibilità degli esborsi effettuati dal comodatario.
Secondo gli Ermellini, “l’assegnazione della casa coniugale a un coniuge, in seguito alla separazione, non fa venir meno il contratto di comodato talchè, permane l’applicazione della relativa disciplina. Pertanto, “il genitore che concede in comodato un immobile per l’abitazione della costituenda famiglia, non è obbligato al rimborso delle spese non necessarie ed urgenti, sostenute da un coniuge durante la convivenza familiare per la migliore sistemazione della casa coniugale”.
Infatti, proseguono i giudici, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale, “il comodatario, se deve affrontare spese di manutenzione anche straordinarie, al fine di utilizzare la cosa, può liberamente scegliere di provvedervi o meno, ma se decide di affrontarle lo fa nel suo esclusivo interesse e non può conseguentemente pretenderne il rimborso dal comodante”.