Legge comunitaria 2010: deducibilità delle spese per contratti di locazione di studenti universitari fuori sede

Detraibilità Irpef per i canoni di locazione e per gli studenti iscritti presso un'universita' nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea



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La legge comunitaria 2010, L. nr. 217/2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nr. 1 del 2 gennaio scorso, introduce la detraibilità Irpef per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalita’ per gli studenti iscritti a un corso di laurea presso un’universita’ ubicata nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.

L’art 16 della legge comunitaria, adegua così la legislazione nazionale a quella Europea e ottempera alla procedura di infrazione n. 2009/4117 in materia di deducibilita’ delle spese relative ai contratti di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede:

Al fine di adeguare la normativa nazionale a quella dell’Unione europea e per ottemperare alla procedura di infrazione n. 2009/4117 avviata ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per oneri, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “. Alle medesime condizioni ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalita’ ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui l’immobile e’ situato, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso un’universita’ ubicata nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’articolo 168-bis”.

In pratica, viene ampliata la la detrazione del 19% sui canoni di locazione previsti dall’art 15, comma 1, lettera i-sexies), ossia sui “canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro”.

“La detrazione, inizialmente prevista soltanto per i canoni da contratti di locazione stipulati secondo i tempi e i criteri stabiliti dalla legge 431/1998, con la Finanziaria 2008 (legge 244/2007) amplia il suo raggio d’azione affinché possano usufruirne anche coloro che alloggiano presso pensioni o strutture di altro tipo. Compresi, quindi, nel regime di favore anche i contratti di ospitalità e gli atti di assegnazione in godimento o locazione. Con la stessa modifica, sconto, inoltre, per gli affitti pagati a collegi universitari, enti per il diritto allo studio, organismi senza fini di lucro e cooperative. Escluse, invece, le sublocazioni.”

Tali disposizioni, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1º gennaio 2012.


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Autore: - Profilo Google

Avvocato non praticante, formatrice, blogger e fondatrice di Lavoro e Diritti.

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