Cassazione: l’antenna condominiale centralizzata può essere tolta con delibera a maggioranza

Legittimità della delibera condominiale che, a maggioranza, decida sullo smantellamento dell’antenna televisiva condominiale centralizzata



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La Cassazione, con sentenza nr. 144 dello scorso 11 gennaio 2012 ha stabilito la legittimità della delibera condominiale che, a maggioranza, decida sullo smantellamento dell’antenna televisiva condominiale centralizzata.

Il caso ha riguardato il ricorso proposto da un condomino che chiedeva il ripristino di un’antenna centralizzata, tolta a seguito di decisione assembleare. In entrambi i gradi di giudizio, tale domanda veniva rigettata. Il condomino ricorreva in Cassazione.

Secondo gli Ermellini, “ l’antenna centralizzata per la ricezione dei canali televisivi, pur essendo cosa comune ai sensi dell’articolo 1117, n. 3,C.C. non costituisce ex se bene comune, se non in quanto idonea a soddisfare l’interesse dei condomini a fruire del relativo servizio condominiale”.

La volontà collettiva, regolarmente espressa in assemblea, volta ad escludere siffatto uso, continuano i Giudici, “non si pone come contraria al diritto dei singoli condomini sul bene comune, perché quest’ultimo è tale finché assolva, a beneficio di tutti i partecipanti, la sua funzione; e questa a sua volta, rientra nella signoria dell’assemblea, la quale come può attuarla istituendo il relativo servizio comune, così può sopprimerla con l’unico limite di non incidere sulle proprietà esclusive, cioè sulle parti dell’impianto di proprietà individuale”.

Nel caso specifico, non si tratta dunque di impedire il godimento individuale di un bene comune ma, di non dar luogo ad un servizio la cui attivazione o prosecuzione non può essere imposta dal singolo partecipante per il solo fatto di essere comproprietario delle cose che ne costituiscono l’impianto materiale.

Fonte: www.diritto24.ilsole24ore.com


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Autore: - Profilo Google

Avvocato non praticante, formatrice, blogger e fondatrice di Lavoro e Diritti.

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