Decreto sviluppo: costruzioni private, modifiche al permesso di costruire

Decreto legge sullo sviluppo 2011, novità su costruzioni private e permesso di costruire



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Lo scorso 7 luglio, il Senato, con 162 voti favorevoli, 134 contrari ed un’astensione ha approvato il decreto legge sullo sviluppo (decreto legge 13 maggio 2011 n.70), in vigore dal 14 maggio dopo la promulgazione del Capo dello Stato e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 13 maggio scorso.

Numerose le novità; dal credito d’imposta per le imprese che investono nel mezzogiorno, alla rinegoziazione dei mutui; notevoli novità anche sul piano delle costruzioni private: Piano Casa, Scia semplificata e permesso di costruire con silenzio assenso.

Le disposizioni introdotte dalla  lett. a) del comma 2, dal n. 1 al n. 7), apportano tutte delle modifiche al permesso di costruire disciplinato dal DPR n. 380 del 2000.

Le modifiche sono per lo più finalizzate a semplificare l’iter procedimentale per il rilascio del permesso di costruire, attraverso la sostituzione dell’art. 20 del TU, prevedendo, tra le maggiori novità, l’introduzione del silenzio assenso in luogo del precedente regime basato sul silenzio rifiuto, decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo.

Le modifiche principali riguardano:

  • l’integrazione della documentazione da allegare alla domanda per il rilascio del permesso con la dichiarazione del  progettista abilitato  che asseveri la conformità del progetto non solo agli  strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi, ma anche alle altre normative  di settore (norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie e quelle sull’efficienza energetica) (comma 1);
  • l’inserimento, al comma 3, tra gli atti da acquisire da parte del responsabile del procedimento, anche degli ulteriori atti di assenso previsti dall’art. 5, comma 4, per i quali è prevista anche l’eventuale convocazione, da parte del
    competente ufficio comunale, di una conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e segg. della legge n. 241/1990;
  • l’estensione da 15 a 30 giorni, decorrenti dalla presentazione della domanda, del periodo in cui il responsabile del procedimento può interrompere il termine entro il quale è tenuto a formulare la proposta di provvedimento,
    esclusivamente allo scopo di richiedere documenti integrativi (comma 5);
  • il prolungamento da 15 a 30 giorni,  decorrenti dalla proposta di provvedimento o dall’esito della conferenza di servizi, del termine entro il quale deve essere adottato il provvedimento finale da parte del responsabile
    del procedimento.

Tale termine può  arrivare a 40 giorni nel caso il responsabile del procedimento abbia  comunicato all’istante i motivi che ostano all’accoglimento della domanda (comma 6);

  • la previsione del termine per l’adozione del provvedimento conclusivo in 90 giorni per i centri urbani con meno di 100 mila abitanti (commi 3 e 6) e in 150 giorni per i comuni con oltre 100 mila abitanti o per i progetti particolarmente complessi (comma 7), sempreché l’amministrazione non richieda delle integrazioni documentali;
  • l’introduzione del silenzio-assenso,  in luogo del silenzio-rifiuto, sulla domanda di rilascio del permesso di costruire qualora sia decorso inutilmente il termine per l’adozione  del provvedimento conclusivo e il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbiano opposto motivato diniego. Sono fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano i commi 9 e 10 (comma 8);
  • il mantenimento del silenzio-rifiuto per gli immobili sottoposti ad un vincolo la cui tutela compete all’amministrazione comunale o ad altro soggetto preposto alla tutela, qualora manchi l’assenso di tali soggetti (commi 9 e 10);
  • ƒ il prolungamento da 60 a 75 giorni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda, del termine per il rilascio del permesso di costruire quando esso sia stato richiesto in alternativa alla DIA, ai sensi dell’art. 22, comma 7 (comma 11);
  • l’introduzione della sanzione penale della reclusione da uno a tre anni per false dichiarazioni o attestazioni previste dal comma 1, nonché la segnalazione al competente ordine professionale per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari (comma 13).

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Autore: - Profilo Google

Avvocato non praticante, formatrice, blogger e fondatrice di Lavoro e Diritti.

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